Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 1430 del 2 dicembre 2014, afferma che la responsabilità del medico dipendente e/o collaboratore della struttura sanitaria, autore della condotta attiva o omissiva produttiva del danno subito dal paziente, abbia natura esclusivamente extracontrattuale.
Tale decisione prende le distanze dalla costruzione del cd. contatto sociale, affermatasi a seguito della sentenza n. 589/1999 della Corte di Cassazione civile: costruzione giurisprudenziale per cui, a seguito dell’intervenuto contatto sociale tra il medico dipendente e il paziente, il medico dipendente è tenuto da responsabilità anche a titolo contrattuale.
I giudici milanesi fondano la loro decisione sulla base dell’art. 3 comma 1 della L. 189/2012 (cd. Legge Balduzzi), il quale così dispone: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo“.
Tale interpretazione, peraltro, è attualmente minoritaria, e risulta tuttora dominante l’interpretazione secondo cui la Legge Balduzzi non sarebbe intervenuta a correggere il precedente orientamento giurisprudenziale. Pertanto, allo stato, risulta maggioritario l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il medico dipendente è sottoposto (oltre che alla responsabilità extracontrattuale) anche alla responsabilità di natura contrattuale (che è nettamente sfavorevole per il medico, sia dal punto di vista della prescrizione, sia dal punto di vista dell’onere probatorio).