La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6243 del 27 marzo 2015, afferma che “l’Asl è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge”.
Fatto
B., 58 anni, accusa un dolore che dalla testa si irradia alla parte sinistra del corpo. Il medico di base, allertato dalla moglie, visita B. soltanto il pomeriggio del giorno successivo alla telefonata, imputando i dolori ad un leggero stress e prescrivendogli una pastiglia di Tavor.
La notte successiva alla visita del medico di base, B. perde conoscenza: trasportato in ospedale, gli viene diagnosticata un’ischemia in corso.
Dopo quattordici anni trascorsi tra centri di riabilitazione e case di cura, con un danno cerebrale stimato dell’80%, nell’agosto del 2011, B. decede.
Diritto
La sentenza di primo grado ritiene che, se B. fosse stato soccorso in tempo avrebbe potuto condurre una vita dignitosa, per lo meno a casa sua. Il danno cerebrale avrebbe potuto essere significativamente più basso (non oltre il 60%), se gli fosse stata somministrata anche soltanto una semplice aspirina, che avrebbe potuto fermare l’emorragia interna. In rapporto a ciò, condanna il medico di base e la Asl al risarcimento del danno.
La sentenza di secondo grado ritiene invece sussistente la sola responsabilità del medico di base e non quella della Asl, priva di un rapporto diretto con il medico.
Secondo le motivazioni della Corte di Cassazione, il rapporto tra il medico di base e l’Asl è sussistente: il medico di base non è un libero professionista, ma un lavoratore para-subordinato, convenzionato con la Asl e da quest’ultima retribuito; un soggetto attraverso cui la Asl eroga i propri servizi ai cittadini.
L’indicato orientamento giurisprudenziale è di notevole rilievo, da un lato per la maggior tutela che assicura al soggetto danneggiato, d’altro lato per la connessa pressione risarcitoria nei confronti della finanza pubblica.