La Corte costituzionale in supplenza parziale del legislatore

Parte 1: la vicenda giudiziaria 

 

ABSTRACT: la Corte costituzionale, nell’ottobre del 1918, aveva rinviato di un anno la decisione circa la questione della legittimità costituzionale dell’art 580 del Codice penale, nella parte incriminatrice dell’aiuto al suicidio. La Corte costituzionale, nel rinviare la decisione, aveva invitato il Parlamento a provvedere, nel frattempo, a idonea normazione legislativa. Decorso il tempo e non essendo intervento alcun provvedimento legislativo – né essendo prevedibile in tempi congrui – la Corte costituzionale ha stabilito essa stessa le condizioni in presenza della quali l’aiuto al suicidio non è punibile. Tutto risolto? Verosimilmente no: a parte la distorsione di una normativa creata dalla Corte costituzionale anziché dal Parlamento, qualche problema già si apre nella interpretazione della sentenza della Corte; inoltre, su lacune residue, continua a rimanere tecnicamente necessario un provvedimento legislativo.

IL FATTO: AIUTO AL SUICIDIO SENZA DETERMINAZIONE NÉ RAFFORZAMENTO DEL PROPOSITO SUICIDIARIO

Il fatto è magistralmente scolpito nella decisione della Corte costituzionale cosicché se ne può stralciare una parte adeguatamente rappresentativa.

«F. A., a seguito di un grave incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, era rimasto tetraplegico e affetto da cecità bilaterale corticale (dunque, permanente). Non era autonomo nella respirazione (necessitando dell’ausilio, pur non continuativo, di un respiratore e di periodiche asportazioni di muco), nell’alimentazione (venendo nutrito in via intraparietale) e nell’evacuazione. Era percorso, altresì, da ricorrenti spasmi e contrazioni, produttivi di acute sofferenze, che non potevano essere completamente lenite farmacologicamente, se non mediante sedazione profonda. Conservava, però, intatte le facoltà intellettive.

All’esito di lunghi e ripetuti ricoveri ospedalieri e di vari tentativi di riabilitazione e di cura (comprensivi anche di un trapianto di cellule staminali effettuato in India nel dicembre 2015), la sua condizione era risultata irreversibile.

Aveva perciò maturato, a poco meno di due anni di distanza dall’incidente, la volontà di porre fine alla sua esistenza, comunicandola ai propri cari. Di fronte ai tentativi della madre e della fidanzata di dissuaderlo dal suo proposito, per dimostrare la propria irremovibile determinazione aveva intrapreso uno “sciopero” della fame e della parola, rifiutando per alcuni giorni di essere alimentato e di parlare.

Di seguito a ciò, F. A. aveva preso contatto, nel maggio 2016, tramite la propria fidanzata, con organizzazioni svizzere che si occupano dell’assistenza al suicidio: pratica consentita, a certe condizioni, dalla legislazione elvetica.

Nel medesimo periodo, F. A. era entrato in contatto con M. C., il quale gli aveva prospettato la possibilità di sottoporsi in Italia a sedazione profonda, interrompendo i trattamenti di ventilazione e alimentazione artificiale.

Di fronte al suo fermo proposito di recarsi in Svizzera per il suicidio assistito, M. C. aveva accettato di accompagnarlo in automobile presso la struttura prescelta. Inviata a quest’ultima la documentazione attestante le proprie condizioni di salute e la piena capacità di intendere e di volere, F. A. aveva alfine ottenuto da essa il “benestare” al suicidio assistito, con fissazione della data. Nei mesi successivi alla relativa comunicazione, egli aveva costantemente ribadito la propria scelta, comunicandola dapprima agli amici e poi pubblicamente (tramite un filmato e un appello al Presidente della Repubblica) e affermando «di viverla come “una liberazione”».

Il 25 febbraio 2017 era stato quindi accompagnato da Milano (ove risiedeva) in Svizzera, a bordo di un’autovettura appositamente predisposta, con alla guida M.C. e, al seguito, la madre, la fidanzata e la madre di quest’ultima.

In Svizzera, il personale della struttura prescelta aveva nuovamente verificato le sue condizioni di salute, il suo consenso e la sua capacità di assumere in via autonoma il farmaco che gli avrebbe procurato la morte. In quegli ultimi giorni, tanto l’imputato, quanto i familiari, avevano continuato a restargli vicini, rappresentandogli che avrebbe potuto desistere dal proposito di togliersi alla vita, nel qual caso sarebbe stato da loro riportato in Italia.

Il suicidio era peraltro avvenuto due giorni dopo (il 27 febbraio 2017): azionando con la bocca uno stantuffo, l’interessato aveva iniettato nelle sue vene il farmaco letale».

Di ritorno dal viaggio, M. C. si era autodenunciato ai carabinieri, e ne era seguito processo innanzi alla Corte d’assise di Milano.

LA CORTE D’ASSISE DI MILANO: L’ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ

«La Corte d’assise di Milano, con ordinanza del 14 febbraio 2018, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale:

  1. a) illegittimità costituzionale nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli 2,13, primo comma, e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;
  2. b) illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 [recte: 12] anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli 3,13,25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione».

LA CORTE D’ASSISE DI MILANO: EVOLUZIONE NEL RAPPORTO TRA STATO E PERSONA; MUTAMENTO NELLA VALUTAZIONE GIURIDICA DEL SUICIDIO

La Corte d’assise milanese, sollevando la questione di legittimità costituzionale [relativa all’articolo 580 del Codice penale nella parte incriminatrice dell’aiuto al suicidio], ha sostenuto il proprio provvedimento con ampia e articolata motivazione. È di interesse riferirne alcuni elementi riguardanti il modo in cui è rappresentata la evoluzione, non solo culturale ma anche giuridica, intervenuta nel confronto e nel bilanciamento tra dimensione valoriale dello Stato e dimensione valoriale della Persona.

«Si rileva come la disposizione denunciata [art 580 del Codice penale] presupponga che il suicidio sia un atto intriso di elementi di disvalore, in quanto contrario al principio di sacralità e indisponibilità della vita in correlazione agli obblighi sociali dell’individuo, ritenuti preminenti nella visione del regime fascista.

La disposizione dovrebbe essere, però, riletta alla luce della Costituzione: in particolare, del principio personalistico enunciato dall’art. 2 – che pone l’uomo e non lo Stato al centro della vita sociale – e di quello di inviolabilità della libertà personale, affermato dall’art. 13; principi alla luce dei quali la vita – primo fra tutti i diritti inviolabili dell’uomo – non potrebbe essere “concepita in funzione di un fine eteronomo rispetto al suo titolare”. Di qui, dunque, anche la libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria esistenza.

Il diritto all’autodeterminazione individuale, previsto dall’art. 32 della Costituzione con riguardo ai trattamenti terapeutici, è stato, d’altronde, ampiamente valorizzato prima dalla giurisprudenza – in particolare, con le pronunce sui casi Welby (Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, sentenza 23 luglio-17 ottobre 2007, n. 2049) ed Englaro (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748) – e poi dal legislatore, con la recente legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), che sancisce in modo espresso il diritto della persona capace di rifiutare qualsiasi tipo di trattamento sanitario, ancorché necessario per la propria sopravvivenza (compresi quelli di nutrizione e idratazione artificiale), nonché il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, individuando come oggetto di tutela da parte dello Stato «la dignità nella fase finale della vita».

La conclusione sarebbe avvalorata, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Essa avrebbe conosciuto una evoluzione, il cui approdo finale sarebbe rappresentato dall’esplicito riconoscimento, sulla base degli artt. 2 e 8 CEDU (che riconoscono e garantiscono, rispettivamente, il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata), del diritto di ciascun individuo “di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà”.

A fronte di ciò, il bene giuridico protetto dalla norma andrebbe oggi identificato, non già nel diritto alla vita, ma nella libertà e consapevolezza della decisione del soggetto passivo di porvi fine, evitando influssi che alterino la sua scelta.

In quest’ottica, la punizione delle condotte di aiuto al suicidio che non abbiano inciso sul percorso deliberativo della vittima risulterebbe ingiustificata e lesiva degli artt. 2, 13 primo comma, e 117 della Costituzione. In tale ipotesi, infatti, la condotta dell’agevolatore rappresenterebbe lo strumento per la realizzazione di quanto deciso da un soggetto che esercita una libertà costituzionale, risultando quindi inoffensiva.

La Corte d’assise milanese censura, per altro verso, la norma denunciata nella parte in cui punisce le condotte di aiuto al suicidio, non rafforzative del proposito dell’aspirante suicida, con la stessa severa pena – reclusione da cinque a dieci [recte: dodici] anni – prevista per le condotte di istigazione.

La disposizione violerebbe, per questo verso, l’art. 3 Cost., unitamente al principio di proporzionalità della pena al disvalore del fatto, desumibile dagli artt. 13, 25 secondo comma, e 27 terzo comma, della Costituzione».

LA CORTE COSTITUZIONALE NELL’OTTOBRE 2018: UNA PRIMA INDIVIDUAZIONE DELLA NON PUNIBILITÀ DELL’AIUTO AL SUICIDIO

«Con ordinanza n. 207 del 2018, la Corte costituzionale:

  • ha ritenuto non fondate le eccezioni di inammissibilità formulate dall’Avvocatura generale dello Stato;
  • ha escluso che l’incriminazione dell’aiuto al suicidio, ancorché non rafforzativo del proposito della vittima sia, di per sé, incompatibile con la Costituzione: essa si giustifica, infatti, in un’ottica di tutela del diritto alla vita, specie delle persone più deboli e vulnerabili;
  • ha individuato, nondimeno, una circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie, corrispondente segnatamente ai casi in cui l’aspirante suicida si identifichi (come nel caso oggetto del giudizio a quo) in una persona: (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli: evenienza nella quale il divieto indiscriminato di aiuto al suicidio «finisce […] per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli 2,13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive».

Attenzione alle seguenti puntualizzazioni. La Corte d’assisi di Milano aveva prospettato la illegittimità costituzionale in toto (in ogni caso e in ogni contesto) della norma incriminatrice dell’aiuto al suicidio.  La Corte costituzionale ha escluso che l’incriminazione dell’aiuto al suicidio fosse di per sé (in toto), incompatibile con la Costituzione. La Corte costituzionale ha individuato, nella norma incriminatrice, illegittimità costituzionale non in toto, ma in parte: cioè in riferimento specifico a determinate fattispecie (in cui si evidenzi l’esigenza di tutela nei confronti di persone deboli e vulnerabili).

LA CORTE COSTITUZIONALE NELL’OTTOBRE 2018: RINVIO DI UN ANNO E MESSA IN MORA DEL LEGISLATORE

Pur ravvisando profili di incostituzionalità, la Corte costituzionale ha escluso di poter porre rimedio pronunciando l’incostituzionalità, seppure parziale, dell’art 580 del Codice penale. Infatti: con la pronuncia di incostituzionalità, e in assenza di una disciplina legale della prestazione dell’aiuto, la Corte ha ritenuto che si sarebbero create situazioni gravide di pericoli di abuso nei confronti dei soggetti in condizioni di vulnerabilità; tale disciplina avrebbe dovuto, d’altro canto, investire una serie di profili, variamente declinabili in base a scelte valoriali e discrezionali, spettanti al legislatore.

«La Corte costituzionale, in considerazione di ciò ha ritenuto di far leva sui “propri poteri di gestione del processo costituzionale”, e quindi ha rinviato il giudizio in corso, fissando una nuova discussione all’udienza del 24 settembre 2019, in esito alla quale potrà essere valutata l’eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela. In questo modo, si è lasciata pur sempre al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse alla sua discrezionalità, evitando, però, che la norma censurata potesse trovare applicazione medio tempore (il giudizio a quo è rimasto, infatti, sospeso, mentre negli altri giudizi i giudici hanno avuto modo di valutare se analoghe questioni fossero rilevanti e non manifestamente infondate)».

Attenzione quindi. La Corte costituzionale dice: se venisse pronunciata ora l’incostituzionalità [ora, nell’ottobre 2018], il rimedio sarebbe peggiore del male, sia per il varco (ad abusi) che si aprirebbe in una sfera delicatissima; sia perché si tratterebbe di una lacuna tale da richiedere un ponderato intervento del legislatore. In rapporto a ciò, la Corte costituzionale “pone un termine” al legislatore, affinché provveda entro l’udienza del 24 settembre 2019.

Tecnicamente, parlare di ‘messa in mora del legislatore’ è una forzatura. La Corte dice, semplicemente, che, in mancanza di un intervento legislativo, pronuncerà la illegittimità parziale dell’art 580 del Codice penale. Tuttavia, da un punto di vista politico e istituzionale, la situazione è, in sostanza, proprio quella che può sembrare.

IL LEGISLATORE CHE NON LEGIFERA

La Corte costituzionale, trascorso il periodo (sostanzialmente un anno) assegnato al Parlamento al fine di legiferare, prende atto che il Parlamento non ha legiferato.

«Deve ora prendersi atto di come nessuna normativa in materia sia sopravvenuta nelle more della nuova udienza. Né, d’altra parte, l’intervento del legislatore risulta imminente.

I plurimi progetti di legge pure presentati in materia, di vario taglio, sono rimasti, infatti, tutti senza seguito.

Il relativo esame – iniziato presso la Camera dei deputati, quanto alle proposte di legge A.C. 1586 e abbinate – si è, infatti, arrestato alla fase della trattazione in commissione, senza che sia stato possibile addivenire neppure all’adozione di un testo unificato».

Parole pesanti: «… senza che sia stato possibile addivenire neppure all’adozione di un testo unificato».

LA CORTE COSTITUZIONALE NEL SETTEMBRE 2019: NORMAZIONE IN SUPPLENZA DEL LEGISLATORE

«In assenza di ogni determinazione da parte del Parlamento, questa Corte non può ulteriormente esimersi dal pronunciare sul merito delle questioni, in guisa da rimuovere il vulnus costituzionale già riscontrato con l’ordinanza n. 207 del 2018.

Non è a ciò d’ostacolo la circostanza che – per quanto rilevato nella medesima ordinanza e come poco sopra ricordato – la decisione di illegittimità costituzionale faccia emergere specifiche esigenze di disciplina che, pur suscettibili di risposte differenziate da parte del legislatore, non possono comunque sia essere disattese.

Così, infine, la corte Costituzionale pronuncia l’illegittimità costituzionale dell‘art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione – agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del Comitato etico territorialmente competente».