Il fatto. La Signora …, affetta da miopia corretta da lenti, “attratta da notizie di completa guarigione da tale affezione”, si sottopone a un intervento di cheratotomia radiale all’occhio destro, con ritocco di analogo intervento – effettuato in precedenza – all’occhio sinistro. Dopo l’iniziale beneficio, la Signora ha un peggioramento delle condizioni visive dovuto a varie complicanze (comparsa di astigmatismo, tendenza alla ipermetropizzazione, fluttuazione diurna della visione, astenopia, insorgenza di cataratta), le quali comportano un residuo visivo di 2/10 in occhio destro e di 3/10 in occhio sinistro, con uno stato di invalidità permanente del 60%.
Il Primo grado. La Signora … chiede, al medico e alla struttura sanitaria, il risarcimento dei danni subiti, asserendo di non essere “stata adeguatamente informata dal medico sulla natura e i rischi dell’intervento, a cui non si sarebbe sottoposta se fosse stata informata della insorgenza delle intervenute complicanze”. Il Tribunale rigetta la domanda di risarcimento.
Il Secondo grado. La Corte d’Appello conferma la sentenza del Tribunale. I giudici ribadiscono quanto già affermato dal Tribunale, ritenendo sufficiente, per una adeguata informazione, il depliant consegnato dal medico alla paziente nel corso della visita prima dell’intervento, che, relativamente alla fase post intervento, elencava una serie di “fastidi, più o meno transitori, rientranti nella normalità”. Secondo la valutazione del CTU, infatti, le complicanze lamentate dalla Signora erano certamente “eventi possibili di rilevanza statistica anche in interventi eseguiti, come quello in esame, correttamente”.
La Corte di Cassazione. Secondo i giudici della Corte di Cassazione, la motivazione della Corte d’Appello è censurabile laddove ha erroneamente ritenuto completa l’informazione fornita dal medico alla paziente tramite il depliant, anche per ciò che atteneva alle conseguenze pregiudizievoli dell’intervento. Una valutazione di completezza, secondo la Corte di Cassazione, in evidente contraddizione con l’effettiva portata informativa dell’opuscolo consegnato alla Signora.
I giudici della Corte di Cassazione sottolineano come “Il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, ossia deve essere informato, dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. A tal riguardo, si è puntualizzato che non adempie all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato il medico il quale ritenga di sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni”.
La Corte di Cassazione evidenzia, inoltre, come non assuma alcun rilievo il fatto che la paziente si fosse già sottoposta, alcune settimane prima, ad analogo intervento (e avrebbe perciò già dovuto conoscerne le conseguenze pregiudizievoli), in quanto “ciò non esimerebbe il medico che interviene successivamente ad acquisire il consapevole, completo ed effettivo consenso del paziente tramite una rinnovata informazione sulla prestazione medica che si va ad effettuare”.
La Corte di Cassazione, dopo aver ribadito tali principi, cassa la sentenza della Corte d’Appello e la rinvia ad altra Corte, la quale “dovrà procedere ad una nuova e preliminare delibazione in ordine alla sussistenza del consenso informato della paziente all’intervento di cheratotomia radiale”.