Il Tribunale di Cremona, nella sentenza del 9 luglio 2014, sottolinea che, in caso di interventi routinari, in capo al medico non grava sostanzialmente una obbligazione di risultato. Tuttavia, in caso di mancato raggiungimento del risultato, sorge in capo al medico una presunzione semplice di inadempimento:
“Per le operazioni di routine, la responsabilità civile del sanitario dipende quasi esclusivamente dal mancato raggiungimento del risultato che è, se non dominabile, quanto meno governabile, attraverso il rispetto dello standard curativo (linee guida), salve le specificità del caso di specie“.
Nelle operazioni di routine il mancato raggiungimento del risultato “fa insorgere una presunzione (semplice) di inadempimento, con la conseguenza che spetta al sanitario fornire la prova liberatoria, ossia che l’insuccesso dell’intervento è dipeso da caso fortuito o forza maggiore“.