La IV sezione penale della Corte di Cassazione, attraverso la Notizia di Decisione n. 3 del 2017, ha affrontato la questione della successione delle leggi nel tempo con riferimento alla responsabilità medica.
Come è noto, dal 1 aprile 2017 è entrata in vigore la Legge Gelli-Bianco, che sostituisce la Legge Balduzzi in materia di responsabilità professionale degli operatori sanitari.
Sorge dunque il problema relativo a quale delle due normative debba essere applicata ai fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della nuova Legge.
In una udienza tenutasi il 20 aprile u.s., la Corte di Cassazione penale, in riferimento all’art. 590-sexies del codice penale, introdotto dall’art. 6 della Legge Gelli-Bianco, esplicita come la nuova disciplina “[…] trova applicazione solo ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della novella. Per i fatti anteriori può trovare ancora applicazione, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., la disposizione di cui all’abrogato art. 3, comma 1, della legge n. 189 del 2012 che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte lesive connotate da colpa lieve, nei contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”.
In conclusione, secondo la Corte di Cassazione, la Legge Balduzzi parrebbe essere, per il sanitario, più favorevole rispetto alla nuova Legge Gelli-Bianco.