La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16401 del 17 luglio 2014, pone i limiti della responsabilità del ginecologo nei confronti della paziente che, per errata diagnosi dello stesso, scopre di essere in stato interessante quando è ormai troppo tardi per ricorrere all’interruzione di gravidanza.
I giudici di legittimità confermano il risarcimento del danno non patrimoniale rappresentato dalla “violazione del diritto della donna ad essere informata“, rigettando invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale consistente negli oneri di mantenimento del nascituro, ritenendo non provata l’esistenza di una volontà abortiva della donna, nell’ipotesi in cui fosse stata tempestivamente informata della gravidanza.