Commento a Cassazione civile, sez. III, 27/06/2018, n. 16919


La Giurisprudenza di legittimità si è frequentemente occupata di casi nei quali il medico ha omesso la corretta diagnosi con ciò cagionando al paziente un danno da ritardo nelle cure e, talvolta, l’anticipazione dell’evento morte. Esaminiamo la sentenza più recente.

Il fatto prospettato

Con atto di citazione notificato nel dicembre 1991 i congiunti di P, deceduto, convengono in giudizio, innanzi al Tribunale, sia la U.S.L. sia il dottor D. chiedendo il risarcimento del danno per la morte di P. In particolare, i congiunti di P espongono che: P, recatosi presso il pronto soccorso dell’Ospedale per violenti dolori retrosternali, riceve la diagnosi, formulata dal dott. D, di semplice nevralgia, con rinvio a casa; il giorno seguente, nella mattinata, a seguito di esame elettrocardiografico, P riceve la diagnosi di infarto acuto con prescrizione di ricovero d’urgenza; P muore il giorno stesso. In rapporto a ciò, i congiunti di P chiedono il risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis.

 

Primo grado

Il Tribunale accoglie la domanda risarcitoria, condannando in solido i convenuti (la U.S.L. e il dottor D) al pagamento della complessiva somma di Euro 1.876.038,47.

 

Secondo grado

Avverso la sentenza del Tribunale propongono appello sia la gestione liquidatoria della U.S.L. sia il dottor D. I congiunti di P si costituiscono chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte di Appello accoglie i ricorsi e rigetta la domanda risarcitoria. La Corte di Appello – pur riconoscendo la negligenza e l’imperizia del dottor P per non avere disposto l’immediato ricovero del paziente e per non aver disposto tutti gli esami strumentali secondo l’arte medica del momento – osserva  che, sulla base delle considerazione del CTU, la prospettiva di vita del P, nella gravissima situazione anatomica e funzionale dell’organo cardiaco, in termini di altissima probabilità statistica non poteva ritenersi superiore ad alcuni mesi (12 mesi secondo l’ipotesi più favorevole, tre mesi secondo quella meno favorevole), e ciò anche ove la patologia in atto fosse stata immediatamente riconosciuta dal sanitario, e che, alla luce degli accertamenti peritali, vi era l’alta probabilità di un evento fatale intra-ricovero.

 

Corte di Cassazione: la decisione

La parte, a cui la Corte di Appello ha negato il risarcimento, ricorre in Cassazione.

La parte ricorrente osserva che, secondo il CTU, delle tre cause che avrebbero potuto condurre al decesso di P, e cioè la fibrillazione ventricolare, l’asistolia e l’attività elettrica in assenza di polso, le prime due, se prontamente riconosciute, avrebbero potuto essere trattate con una discreta possibilità di successo, circostanza non considerata dalla Corte d’appello, e che comunque era stata negata, al P, anche la possibilità di vivere per un periodo più lungo, avendo la corte territoriale accertato la possibilità di un prolungamento di vita fino a 3-12 mesi. Parte ricorrente aggiunge che tale persistenza di chance di vita [qui il corsivo è nostro] era stata tranciata dalla condotta colposa del dottor D., posto che l’evento mortale non si sarebbe verificato in maniera tanto anticipata se l’infarto fosse stato tempestivamente diagnosticato e trattato.

La Corte di cassazione, in proposito, ritiene che, anche se i congiunti di P hanno fatto riferimento, in sede di appello, alla perdita di chance in quanto P avrebbe perso la possibilità di vivere ulteriormente seppur per un periodo limitato, tuttavia ciò non costituisce “nuova domanda giudiziale”, perché in effetti, nel caso, non si tratta di pretesa risarcitoria basata su perdita di chance, ma di pretesa risarcitoria per la perdita del periodo di sopravvivenza.

Il giudice di merito dovrà in conclusione attenersi al seguente principio di diritto: “determina l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, ove risulti che, per effetto dell’omissione, sia andata perduta dal paziente la possibilità di sopravvivenza per alcune settimane od alcuni mesi, o comunque per un periodo limitato, in più rispetto al periodo temporale effettivamente vissuto”.

Corte di Cassazione: precisazioni sulla di “perdita di chance”

La Corte di Cassazione si è soffermata a lungo sulla “perdita di chance”.

La Corte di Cassazione, sul punto, ha ritenuto che, nel caso, la domanda risarcitoria, al di là delle formulazioni verbali assunte da una parte, non era riconducibile alla perdita di chance.  Secondo la Corte di Cassazione, “l’uso dell’espressione ‘chance’, con riferimento alla perdita della possibilità di sopravvivenza per un periodo limitato, non appare pertinente perché  il danno non attiene al mancato conseguimento di qualcosa che il soggetto non ha mai avuto e dunque ad una possibilità protesa verso il futuro, cui allude la chance, ma attiene alla perdita di qualcosa che il soggetto già aveva e di cui avrebbe certamente fruito ove non fosse intervenuta l’imperizia del sanitario”.

In proposito viene richiamata Cass. 9 marzo 2018, n. 5641, nel senso che: “qualora l’evento di danno sia costituito non da una possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) risultato stesso (nel caso di specie, la perdita anticipata della vita), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l’equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di ‘possibilità’, possa indurre a conclusioni diverse”.

Tale impostazione ha portato, nel caso, a precisare che: “la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell’evento di danno costituito dalla minor durata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance – senza, cioè, che l’equivoco lessicale costituito dal sintagma ‘possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore’ incida sulla qualificazione dell’evento, caratterizzato non dalla ‘possibilità di un risultato migliore’, bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali”.

 Giovanna Marzo – Presidente Associazione Auxilia Iuris