Il fatto. Un minore, presentando sintomi di orchiepididimite (da ricondursi a ischemia dei tessuti del testicolo e dell’epididimo), viene ricoverato in Ospedale. Il paziente viene affidato alle cure di un medico, il quale, non ritenendo urgente una operazione, interviene chirurgicamente dopo tre anni. Il minore, al momento dell’intervento, presenta atrofia del testicolo (che viene asportato) e infertilità.
Il Primo grado. I genitori, in qualità di rappresentanti del figlio minore, chiedono al medico il risarcimento dei danni subiti, asserendone la colpevolezza circa il ritardo con cui l’intervento è stato effettuato. Il Tribunale rigetta la domanda nei confronti del medico.
Il Secondo grado. La Corte d’Appello conferma la sentenza del Tribunale.
La Corte di Cassazione. Secondo i giudici della Corte di Cassazione, la motivazione della Corte d’Appello, relativamente alla colpevolezza del medico, non è censurabile, in quanto i giudici di secondo grado avrebbero “chiaramente lasciato intendere il fondamento della propria decisione: e cioè l’esclusione del nesso di causa tra l’opera del medico e il danno, ritenendo che quando il paziente si presentò per la prima volta al medico, la funzionalità dell’organo era già compromessa irrimediabilmente”. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dei genitori del minore nei confronti del medico, confermando la sentenza di secondo grado.